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a cura di Stefano Calandra ©*
* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere, di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di ANBBA AICAV - Agenzie Nazionali riunite dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
Breve Vademecum per la gestione di appartamenti in Italia in "locazione pura" (cd. “Short lets”)
In
Italia, qualora lo si desideri o quando non si possa presentare una
SCIA per Casa Vacanza per un numero inferiore a 3 unità (per sapere
se la Vostra regione permette di aprire una CAV con meno di 3 unità
potete contattare l'AIBBA) rimane la possibilità di effettuare
"locazioni pure" o "short let" o
"locazione turistica" che dir si voglia, ai sensi del
codice civile. Tra le opzioni possibili spesso sorge spontaneo
il dubbio se si possa affittare un appartamento che uno possieda a
titolo di proprietà affitto o usufrutto a clienti/affittuari, senza
presentare la SCIA di Casa Vacanze al Comune. La risposta è
senz'altro sì, ma con alcune limitazioni. Le limitazioni sono dovute
al fatto che in tali casi si parla di "locazione pura",
che segue i dettami dell'art. 1571 e ss. del codice civile, senza
dotazioni nè servizi aggiuntivi al semplice insieme di arredi e
corredi ed alle manutenzioni ordinarie, che sono le uniche cose
consentite in dotazione al contratto di affitto stipulato in assenza
di SCIA. Mentre se presento una SCIA per CAV o appartamento ad uso
turistico al Comune, potrò/dovrò (secondo i dettami della
rispettiva L.R.) aggiungere alcuni servizi aggiuntivi alla mera
locazione, quali: biancheria, pulizie e ricevimento/recapito ospiti,
in modo vario e combinato secondo i dettami di ciascuna legge
regionale e non potrò anche pubblicare la struttura su web su siti a
prenotazione immediata, con contratti annuali (Booking, Venere)
altrimenti non utilizzabili senza SCIA: cioè, in pratica, chi dà in
pura locazione (senza biancheria e pulizie, quindi senza SCIA) un
appartamento, non può entrare a far parte di questi portali a
prenotazione per aziende tipicamente commerciali. Per farlo
dovrà
aprire una "Casa Vacanze" o un "Appartamento
ad Uso Turistico" (dipende dalla denominazione regionale). Vale
pertanto quanto segue: seguendo i dettami degli artt. 1571 e ss. del
Codice Civile e OBBLIGATORIAMENTE senza alcuna prestazione aggiuntiva
alla mera fornitura dell'appartamento (quindi: locazione pura) e
quindi tenendo fuori dal canone pattuito tutte le
spese di utenze
(luce, acqua, gas) - che dovranno essere riconosciute fuori dal
canone previsto dal contratto - e senza fornire nè pulizie nè
biancheria. Questa soluzione è a volte di difficile realizzazione,
perché in un mercato competitivo come quello di una città d'arte o
comunque con movimento anche non turistico rilevante, come nei
capoluoghi di provincia, non è attrattivo x il Turista una locazione
pura per brevi periodi e risulta difficile il conteggio utenze o
perché comunque è spesso richiesto un servizio di pulizia o altri
servizi, che si potrà offrire
in pratica esclusivamente mettendo
in contatto l'inquilino con una ditta di pulizie e il gestore non
dovrà in alcun modo figurare nel contratto tra inquilino e ditta
pulizie. Nè, consiglio, si potrà proporre questi servizi aggiuntivi
su siti web come il proprio sito privato o Airbnb o simili.
Focus sugli adempimenti per accogliere l'Ospite per Appartamenti dati in "locazione pura".
A) denuncia alla Polizia
Per
quanto concerne il caso di affitto di appartamenti gestiti senza DIA
regionale e senza P. IVA, la denuncia
alla Polizia
dei clienti per contratti di durata
inferiore ai 30 gg.
andrà fatta entro 48 h. con il "modello di cessione fabbricato"
disponibile in Polizia (la comunicazione alla Polizia entro 24h.
riguarda solo le strutture elencate nella L.R. aperte con SCIA). Di
fatto, a seguito della pubblicazione del D.L.
79/2012, al c. 3 dell'art. 2
è chiaramente scritto che la trasmissione della "cessione del
fabbricato" per locazione pura può anche essere telematica
(dipende da Questura a Questura): "Nel
caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione
di esso sulla base di un
contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione
in termine fisso,
l'obbligo
di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, (...)
puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello
informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno".
Queste spiegazioni sono poi riportate in apposita
circolare del Ministero dell'Interno.
Per
i contratti di locazione soggetti a registrazione obbligatoria
all'Agenzia delle Entrate, cioè superiori a 30 gg. di durata,
allora vale il principio che detta registrazione faccia le veci della
comunicazione alla Questura degli alloggiati, che quindi non andrà
più fatta, ma basta la registrazione stessa all'Agenzia Entrate (c.
2, art. 2 DL 79/2012) e, pagando il relativo bollo. Non sarà
necessario comunicare nulla alla Questura.
B) denuncia ISTAT
Per
quanto riguarda le comunicazioni ISTAT degli alloggiati di questi
appartamenti, si deve verificare di volta in volta, se nella L.R.
in questione è richiesta la comunicazione dati ISTAT anche per le
locazioni di appartamenti non rientranti tra le "strutture
ricettive" elencate dalla legge regionale stessa. IMPORTANTE:
generalmente se nella legge regionale è prevista la comunicazione
dati Istat per le "locazioni pure" (senza SCIA, biancheria,
pulizia), allora sarà sicuramente richiesto di effettuare una
"Comunicazione" in forma scritta al Comune stesso che si
sta locando a turisti in deroga alla Legge Regionale in questa forma,
pena sanzioni.
C) Redazione obbligatoria di un contratto di locazione per finalità turistiche
L'ultimo
obbligo per le locazioni pure è la redazione in forma scritta di un
contratto tra le parti, seguendo i dettami dell'art. 1571 e ss. del
codice civile, senza dotazioni nè servizi aggiuntivi al semplice
insieme di arredi e corredi ed alle manutenzioni ordinarie. Per gli
appartamenti in locazione il contratto è obbligatoriamente stipulato
in forma scritta: lo prevede l’articolo
1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 -
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso
abitativo.
A seconda della durata della locazione è obbligatoria la firma di un
contratto tra le parti: Week end (1-7 gg.)/Casa Vacanze (7-30 gg.) /
Transitorio (1-18 mesi). I fac
simile
di questi contratti sono disponibili per gli abbonati all'agenzia
AIBBA, anche con la
sola quota base (vedi).
In particolare mentre i contratti minori di un mese sono liberi nella
durata e nel canone, l'uso dei contratti "Transitori" 1-18
mesi è codificato esattamente dalla legge, in particolare:
1. Se aprite il link sopra del Contratto Transitorio, agli art. 2 e 3 (esigenze locatore e conduttore) vanno sempre indicati i motivi della locazione, a pena di nullità. E' meglio sempre scrivere la verità, cioè che lo si affitta per sublocare a turisti a tua volta e il proprietario perchè non userà l'appartamento di villeggiatura per sè per tornare a curare i propri affari presso la sua residenza ad esempio. Infatti in caso di eventuale contenzioso in tal modo non ci saranno problemi fra voi.
2. Tenete conto che questo tipo di contratto non è libero del tutto: i canoni e la ripartizione degli oneri accessori, ad esempio, sono vincolati dalla legge laddove esistano dei patti tra le associazioni inquilini ed i Comuni. Quindi devi vedere canoni imposti e la ripartizione degli oneri città per città (di solito solo nei capoluoghi di provincia ci sono queste previsioni). Veda ad esempio a Venezia come sono ripartiti gli oneri accessori e quali sono le fasce di prezzo cui ci si può riferire. Questi documenti sono frutto di contrattazione tra Comune e Confedilizia, patti come questi ne può trovare anche in altre città. Naturalmente, essendo poi in definitiva un accordo tra privati, questo contratto può secondo me andare bene in deroga se le parti sono d'accordo, tanto chi potrebbe eccepire che il canone pattuito è difforme da quelli concertati? Se il canone è superiore, infatti, può eccepirlo solo il conduttore (ma è un caso raro nel subaffitto collegato ad una piccola attività ricettiva), non certo l'Agenzia delle Entrate, che prenderebbe il 2% della tassa di registro su un canone più alto e quindi è ben contenta...
3. Il contratto va registrato.
Avverto
anche che la redazione dei contratti per uso breve fino ad un mese
per strutture ricettive con SCIA (es. contratti "Casa Vacanze"
e "Week end") sta lentamente andando in disuso,
bastando il normale carteggio di prenotazione tra le parti ed il
versamento di una caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. a
costituire contratto. Infatti la redazione anche in lingua straniera
di questo tipo di contratti non è molto agevole, il che fa
propendere sempre più i gestori all'avvio di strutture Case Vacanza
con Scia regionale.
Focus sugli adempimenti per i redditi da "locazione pura".
- I
redditi andranno pagati come "Reddito da Fabbricati" e
quindi secondo lo scaglione di appartenenza oppure utilizzando il
regime della "Cedolare secca" al 21% di imposta fissa. La
cedolare secca è certamente possibile per chi fa locazione pura, e
conviene per redditi superiori a circa € 30.000 annui, altrimenti
non conviene ed è meglio pagare l'Irpef in base al proprio
scaglione, Maggiori informazioni sono disponibili per
gli
abbonati all'agenzia AIBBA, anche con la
sola quota base (vedi).
·
L'apertura della P. IVA per gli appartamenti può essere obbligatoria
in base alle norme locali o regionali. Maggiori informazioni sono
disponibili per gli
abbonati all'agenzia AIBBA, anche con la
sola quota base (vedi).
·
Spese sostenute: E' prevista la deduzione forfetaria in una
percentuale del 15% solo se non sceglie la cedolare secca, altrimenti
non è possibile dedurre nulla per la locazione pura, Maggiori
informazioni sono disponibili per
gli
abbonati all'agenzia AIBBA, anche con la
sola quota base (vedi).
·
Andrà emessa una ricevuta con bollo, dell'importo pari a quello
riportato nel contratto di locazione, quando l'importo supera i 77,47
EUR per un privato o se l'intestatario è una ditta. Altrimenti sotto
i 77,47 € non ci vuole il bollo.
· Si ricordi che, nel caso di
ditte, non si potrà utilizzare il regime di cedolare secca per gli
importi di quelle ricevute e che nella ricevuta andrà sempre scritta
la ragione sociale della ditta con P. IVA, oltre al bollo. Mentre nel
caso di privati basterà indicare il loro nome e cognome.
Per
ulteriore sicurezza consiglierei infine, anche se non è
obbligatorio, di:
1. stipulare una polizza RC per tutelarsi da
danni agli ospiti (del tipo di quella che l'AIBBA fornisce ad
75€ annui)
2. mettersi a norma dal punto di vista antincendio,
(Maggiori informazioni sono disponibili per
gli
abbonati all'agenzia AIBBA, anche con la
sola quota base (vedi).:
sono gli stessi adempimenti di legge di una struttura ricettiva di
piccole dimensioni, ma a mio parere sarebbe bene che valessero anche
per le locazioni pure come la Sua. Si tratta comunque di 3
adempimenti molto semplici da osservare e a poco costo, vale la pena
onde evitare che l'assicurazione faccia storie in caso di incendio.
Format Agenzia AgICAV&AIBBA di Stefano Calandra ©
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