📅 —🕒 Italia —🌙 —🌅 Alba VE —🌇 Tramonto VE —
AIBBA & AgICAV

Normativa extra-alberghiera — Calabria

Scheda AIBBA verificata il 24/08/2026 per Calabria: B&B, ospitalitĂ  in camere/Affittacamere, CAV e locazioni turistiche.

verificata 24/08/2026
Quadro normativo: L.R. Calabria 7 agosto 2018, n. 34 — ordinamento delle strutture ricettive extralberghiere.
Come leggere questa scheda: il numero di camere/posti letto è indicato solo quando la norma stabilisce un limite generale. Quando trovi “nessun tetto regionale unico”, significa che la capacità dipende da unità immobiliari, superfici, requisiti igienico-sanitari, classificazione o capacità autorizzata: non è corretto inventare un numero unico.

Numeri chiave e differenze tra le quattro tipologie

TipologiaCamere / posti lettoDifferenza pratica
Bed & BreakfastNessun tetto numerico regionale unico nella L.R. 34/2018La legge distingue B&B e B&B in family: il B&B deriva dall’affittacamere quando è prevista la prima colazione; la forma “in family” è non imprenditoriale e svolta nell’abitazione familiare.
Affittacamere / equivalente regionaleNessun tetto numerico regionale unico nella L.R. 34/2018L’affittacamere offre ospitalità in camere di civile abitazione, senza uso di cucina/angolo cottura da parte dell’ospite. La capacità è quella risultante da requisiti e classificazione.
CAV / appartamenti vacanzaNessun tetto numerico regionale unico nella L.R. 34/2018Case e appartamenti sono strutture ricettive in unità abitative. Il limite non è espresso come numero generale di camere/posti letto, ma dipende dalla capacità autorizzata.
Locazione turisticaAAUT: la legge regionale prevede fino a 3 appartamenti nel regime non imprenditoriale; nessun tetto di camere/posti lettoGli appartamenti ammobiliati a uso turistico sono distinti dalle CAV e non prevedono servizi aggiuntivi. La regola regionale dei tre appartamenti va coordinata con la presunzione nazionale 2026 di impresa oltre due appartamenti destinati a locazione breve.

Bed & Breakfast

Nessun tetto numerico regionale unico nella L.R. 34/2018

La legge distingue B&B e B&B in family: il B&B deriva dall’affittacamere quando è prevista la prima colazione; la forma “in family” è non imprenditoriale e svolta nell’abitazione familiare.

Affittacamere / ospitalitĂ  in camere

Nessun tetto numerico regionale unico nella L.R. 34/2018

L’affittacamere offre ospitalità in camere di civile abitazione, senza uso di cucina/angolo cottura da parte dell’ospite. La capacità è quella risultante da requisiti e classificazione.

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Nessun tetto numerico regionale unico nella L.R. 34/2018

Case e appartamenti sono strutture ricettive in unità abitative. Il limite non è espresso come numero generale di camere/posti letto, ma dipende dalla capacità autorizzata.

Locazioni turistiche

AAUT: la legge regionale prevede fino a 3 appartamenti nel regime non imprenditoriale; nessun tetto di camere/posti letto

Gli appartamenti ammobiliati a uso turistico sono distinti dalle CAV e non prevedono servizi aggiuntivi. La regola regionale dei tre appartamenti va coordinata con la presunzione nazionale 2026 di impresa oltre due appartamenti destinati a locazione breve.

Verifiche operative prima di iniziare

1. Individuare la tipologia corretta

Prima di presentare una pratica, occorre stabilire se il progetto rientra in un B&B, un Affittacamere, una CAV o una semplice locazione turistica: servizi, capacitĂ  ricettiva, fiscalitĂ  e procedure cambiano.

2. Comune e SUAP

Verifica se sono richieste SCIA, CIA o altre comunicazioni, oltre all’imposta di soggiorno, agli eventuali regolamenti locali e alle procedure telematiche del Comune competente.

3. Immobile e capacitĂ  ricettiva

Verifica, quando richiesto, la destinazione d’uso, le superfici minime, i bagni, i requisiti di sicurezza, il regolamento condominiale e il numero di posti letto effettivamente autorizzabile.

4. Codici identificativi e adempimenti verso gli ospiti

Ottieni il codice regionale o provinciale quando previsto e quindi il CIN; attiva gli adempimenti statistici, Alloggiati Web e gli altri obblighi applicabili.

Regola nazionale comune 2026. Il CIN è obbligatorio per strutture ricettive e locazioni turistiche/brevi nei casi previsti; se esiste un codice regionale/provinciale, il CIN non lo sostituisce ma si aggiunge. La locazione esercitata in forma imprenditoriale richiede SCIA. Per le locazioni brevi, dal periodo d’imposta 2026 la presunzione di imprenditorialità opera quando gli appartamenti destinati alla locazione breve sono più di due.

Fonti ufficiali e testi di riferimento

Questa scheda offre una sintesi operativa AIBBA. Non sostituisce il testo normativo, gli atti successivi, la modulistica vigente né le verifiche presso SUAP e Comune. Per il singolo immobile fanno sempre fede le fonti ufficiali e la verifica concreta dei requisiti.

Richiedi una prima informazione Consulenza a distanza