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AIBBA & AgICAV

Normativa extra-alberghiera — Veneto

Scheda AIBBA verificata il 24/08/2026 per Veneto: B&B, ospitalitĂ  in camere/Affittacamere, CAV e locazioni turistiche.

verificata 24/08/2026
Quadro normativo: L.R. Veneto 14 giugno 2013, n. 11; D.G.R. 419/2015 e disciplina regionale vigente.
Come leggere questa scheda: il numero di camere/posti letto è indicato solo quando la norma stabilisce un limite generale. Quando trovi “nessun tetto regionale unico”, significa che la capacità dipende da unità immobiliari, superfici, requisiti igienico-sanitari, classificazione o capacità autorizzata: non è corretto inventare un numero unico.

Numeri chiave e differenze tra le quattro tipologie

TipologiaCamere / posti lettoDifferenza pratica
Bed & Breakfast1–3 camere; max 4 posti per camera
⇒ massimo teorico 12 posti
B&B: titolare residente nell’unità e presente durante l’apertura; prima colazione servita dal titolare/familiari. Se occasionale non costituisce attività d’impresa.
Affittacamere / equivalente regionaleAlloggio turistico: 1–6 camere; max 4 posti per camera
⇒ massimo teorico 24 posti
In Veneto l’equivalente regionale dell’affittacamere è l’“alloggio turistico”: struttura ricettiva complementare in camere, distinta sia dal B&B sia dalla locazione.
CAV / appartamenti vacanzaUnitĂ  abitative ammobiliate: nessun tetto complessivo unico di camere/posti lettoAppartamenti vacanze/unitĂ  abitative ammobiliate a uso turistico: una o piĂą camere con bagno e cucina autonomi; capacitĂ  determinata dalla classificazione e dai requisiti.
Locazione turisticaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoLocazione turistica ex art. 27-bis: non è struttura ricettiva e durante il soggiorno non possono essere prestati servizi ricettivi. ROSS1000/CIR e poi CIN; il numero massimo di posti dell’alloggio non è fissato dalla Regione ma può dipendere dal Comune.

Bed & Breakfast

1–3 camere; max 4 posti per camera
⇒ massimo teorico 12 posti

B&B: titolare residente nell’unità e presente durante l’apertura; prima colazione servita dal titolare/familiari. Se occasionale non costituisce attività d’impresa.

Affittacamere / ospitalitĂ  in camere

Alloggio turistico: 1–6 camere; max 4 posti per camera
⇒ massimo teorico 24 posti

In Veneto l’equivalente regionale dell’affittacamere è l’“alloggio turistico”: struttura ricettiva complementare in camere, distinta sia dal B&B sia dalla locazione.

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

UnitĂ  abitative ammobiliate: nessun tetto complessivo unico di camere/posti letto

Appartamenti vacanze/unitĂ  abitative ammobiliate a uso turistico: una o piĂą camere con bagno e cucina autonomi; capacitĂ  determinata dalla classificazione e dai requisiti.

Locazioni turistiche

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Locazione turistica ex art. 27-bis: non è struttura ricettiva e durante il soggiorno non possono essere prestati servizi ricettivi. ROSS1000/CIR e poi CIN; il numero massimo di posti dell’alloggio non è fissato dalla Regione ma può dipendere dal Comune.

Verifiche operative prima di iniziare

1. Individuare la tipologia corretta

Prima di presentare una pratica, occorre stabilire se il progetto rientra in un B&B, un Affittacamere, una CAV o una semplice locazione turistica: servizi, capacitĂ  ricettiva, fiscalitĂ  e procedure cambiano.

2. Comune e SUAP

Verifica se sono richieste SCIA, CIA o altre comunicazioni, oltre all’imposta di soggiorno, agli eventuali regolamenti locali e alle procedure telematiche del Comune competente.

3. Immobile e capacitĂ  ricettiva

Verifica, quando richiesto, la destinazione d’uso, le superfici minime, i bagni, i requisiti di sicurezza, il regolamento condominiale e il numero di posti letto effettivamente autorizzabile.

4. Codici identificativi e adempimenti verso gli ospiti

Ottieni il codice regionale o provinciale quando previsto e quindi il CIN; attiva gli adempimenti statistici, Alloggiati Web e gli altri obblighi applicabili.

Regola nazionale comune 2026. Il CIN è obbligatorio per strutture ricettive e locazioni turistiche/brevi nei casi previsti; se esiste un codice regionale/provinciale, il CIN non lo sostituisce ma si aggiunge. La locazione esercitata in forma imprenditoriale richiede SCIA. Per le locazioni brevi, dal periodo d’imposta 2026 la presunzione di imprenditorialità opera quando gli appartamenti destinati alla locazione breve sono più di due.

Fonti ufficiali e testi di riferimento

Questa scheda offre una sintesi operativa AIBBA. Non sostituisce il testo normativo, gli atti successivi, la modulistica vigente né le verifiche presso SUAP e Comune. Per il singolo immobile fanno sempre fede le fonti ufficiali e la verifica concreta dei requisiti.

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