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DIA/Dichiarazione di Inizio Attività
Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.
TITOLO II
CAPO II
Altre strutture ricettive
Sezione III
Offerta del servizio di alloggio e prima colazione
1) L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una denuncia di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di
tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed
i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta
giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale
organizzazione familiare.
3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari
previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di
igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti
dalla Giunta regionale.
4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività
5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno,
l'elenco delle attività di cui al presente articolo.
6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono
assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici
della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o
cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta
per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso della cucina
domestica. Coloro che esercitano l'attività devono garantire che la
preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti
alimentari siano effettuate in modo igienico.
7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio
di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per
i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel
medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di
residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività, purché i locali
siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall'abitazione
in cui si dimora.
8. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast non costituisce attività d'impresa.
Comunicazione dei prezzi
1) I titolari o gestori delle strutture di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 trasmettono al Comune, entro il 1o ottobre di ogni anno e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le nuove strutture e i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi comunicati.
2. Entro il 1o marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di
comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 1, i
prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
3. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nel termine
comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente
comunicati, nonché l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 45,
comma 14; nel caso di regolarizzazione entro i trenta giorni
successivi alla scadenza del termine, è consentita l'applicazione dei
nuovi prezzi comunicati, ferma restando la sanzione.
4. Con la comunicazione di cui al comma 1, coloro che esercitano l'attività di cui all' articolo 34 devono comunicare altresì il periodo dell'attività esercitata nell'anno successivo.
Informazioni
1) I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 devono esporre in modo visibile le tabelle con l'indicazione dei prezzi praticati e, per le strutture di cui al capo I, alla sezione I del capo II e all'articolo 34, anche i cartellini dei prezzi nel luogo di prestazione dei singoli servizi.
2. I Comuni trasmettono alla Regione, con le modalità stabilite dalla
Giunta regionale, le informazioni sui prezzi in base alle
caratteristiche delle strutture ricettive entro il 31 ottobre per le
comunicazioni di cui all'articolo 40 comma 1, ed entro il 31 marzo per quelle di cui all'articolo 40, comma 2.
Rilevazioni statistiche
Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e al capo III comunicano, settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze all'Osservatorio di cui all'articolo 4, con le modalità individuate ai sensi del medesimo articolo.
2. Coloro che intendono dare alloggio a ospiti secondo le modalità stabilite all' articolo 32 sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro sette giorni dall'inizio della locazione.
3. Coloro i quali esercitano l'attività di cui all'articolo 34 effettuano la comunicazione di cui al comma 1 entro i primi cinque giorni del mese successivo.
4. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente ai fini di pubblica sicurezza.
Sanzioni amministrative
…Omissis ..
10. Chiunque eserciti l'attività di cui all'articolo 34
senza aver inoltrato la denuncia prevista al comma 1 del medesimo
articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della
somma da euro 100,00 a euro 300,00; chi la esercita in mancanza dei
requisiti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro
150,00 a euro 500,00.
Delib. G. Reg. Marche 19/04/2007 n.378, B.U.R. 08/05/2007 n.42
Requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi per i locali
da adibire al servizio di alloggio e prima colazione. "Bed and
breakfast" - Art. 34, comma 3 della L.R. n. 9/2006.
Articolo 1
1. Delibera di approvare i requisiti tecnici, strumentali e funzionali minimi per i locali da adibire al servizio di alloggio e prima colazione - "Bed and breakfast" in attuazione dell'articolo 34, comma 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, così come riportato nell'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione.