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AIBBA & AgICAV

Normativa extra-alberghiera — Basilicata

Scheda AIBBA verificata il 24/08/2026 per Basilicata: B&B, ospitalitĂ  in camere/Affittacamere, CAV e locazioni turistiche.

verificata 24/08/2026
Quadro normativo: L.R. Basilicata 4 giugno 2008, n. 8 per il B&B; disciplina regionale delle strutture extralberghiere per le altre tipologie.
Come leggere questa scheda: il numero di camere/posti letto è indicato solo quando la norma stabilisce un limite generale. Quando trovi “nessun tetto regionale unico”, significa che la capacità dipende da unità immobiliari, superfici, requisiti igienico-sanitari, classificazione o capacità autorizzata: non è corretto inventare un numero unico.

Numeri chiave e differenze tra le quattro tipologie

TipologiaCamere / posti lettoDifferenza pratica
Bed & Breakfast4 camere / 8 posti
Nei centri ≤5.000 abitanti: fino a 6 camere / 12 posti
B&B familiare e non imprenditoriale, normalmente nella stessa unità abitativa. Nei Comuni/frazioni/centri fino a 5.000 abitanti la legge consente l’estensione fino a 6 camere e 12 posti secondo le condizioni previste.
Affittacamere / equivalente regionaleNessun tetto unico numerico affidabile nella definizione regionale consultataL’affittacamere è struttura ricettiva in camere e segue SCIA/classificazione. La capacità va verificata sulla pratica e sui requisiti dimensionali delle camere.
CAV / appartamenti vacanzaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoLe CAV sono unitĂ  arredate con autonomia abitativa e servizi propri; sono attivitĂ  ricettive, non mera locazione.
Locazione turisticaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoLa locazione turistica deve mantenere natura locativa e non offrire servizi propri di una struttura ricettiva. Restano CIN e adempimenti territoriali applicabili.

Bed & Breakfast

4 camere / 8 posti
Nei centri ≤5.000 abitanti: fino a 6 camere / 12 posti

B&B familiare e non imprenditoriale, normalmente nella stessa unità abitativa. Nei Comuni/frazioni/centri fino a 5.000 abitanti la legge consente l’estensione fino a 6 camere e 12 posti secondo le condizioni previste.

Affittacamere / ospitalitĂ  in camere

Nessun tetto unico numerico affidabile nella definizione regionale consultata

L’affittacamere è struttura ricettiva in camere e segue SCIA/classificazione. La capacità va verificata sulla pratica e sui requisiti dimensionali delle camere.

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Le CAV sono unitĂ  arredate con autonomia abitativa e servizi propri; sono attivitĂ  ricettive, non mera locazione.

Locazioni turistiche

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

La locazione turistica deve mantenere natura locativa e non offrire servizi propri di una struttura ricettiva. Restano CIN e adempimenti territoriali applicabili.

Verifiche operative prima di iniziare

1. Individuare la tipologia corretta

Prima di presentare una pratica, occorre stabilire se il progetto rientra in un B&B, un Affittacamere, una CAV o una semplice locazione turistica: servizi, capacitĂ  ricettiva, fiscalitĂ  e procedure cambiano.

2. Comune e SUAP

Verifica se sono richieste SCIA, CIA o altre comunicazioni, oltre all’imposta di soggiorno, agli eventuali regolamenti locali e alle procedure telematiche del Comune competente.

3. Immobile e capacitĂ  ricettiva

Verifica, quando richiesto, la destinazione d’uso, le superfici minime, i bagni, i requisiti di sicurezza, il regolamento condominiale e il numero di posti letto effettivamente autorizzabile.

4. Codici identificativi e adempimenti verso gli ospiti

Ottieni il codice regionale o provinciale quando previsto e quindi il CIN; attiva gli adempimenti statistici, Alloggiati Web e gli altri obblighi applicabili.

Regola nazionale comune 2026. Il CIN è obbligatorio per strutture ricettive e locazioni turistiche/brevi nei casi previsti; se esiste un codice regionale/provinciale, il CIN non lo sostituisce ma si aggiunge. La locazione esercitata in forma imprenditoriale richiede SCIA. Per le locazioni brevi, dal periodo d’imposta 2026 la presunzione di imprenditorialità opera quando gli appartamenti destinati alla locazione breve sono più di due.

Fonti ufficiali e testi di riferimento

Questa scheda offre una sintesi operativa AIBBA. Non sostituisce il testo normativo, gli atti successivi, la modulistica vigente né le verifiche presso SUAP e Comune. Per il singolo immobile fanno sempre fede le fonti ufficiali e la verifica concreta dei requisiti.

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