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AIBBA & AgICAV

Normativa extra-alberghiera — Basilicata

Scheda AIBBA verificata al 24/08/2026 per Basilicata: B&B, ospitalitĂ  in camere/Affittacamere, CAV e locazioni turistiche.

verificata 24/08/2026
Quadro normativo: L.R. Basilicata 4 giugno 2008, n. 8 per il B&B; disciplina regionale delle strutture extralberghiere per le altre tipologie.
Come leggere questa scheda: il numero di camere/posti letto è indicato solo quando la norma stabilisce un limite generale. Quando trovi “nessun tetto regionale unico”, significa che la capacità dipende da unità immobiliari, superfici, requisiti igienico-sanitari, classificazione o capacità autorizzata: non è corretto inventare un numero unico.

Numeri chiave e differenze fra le quattro formule

TipologiaCamere / posti lettoDifferenza pratica
Bed & Breakfast4 camere / 8 posti
Nei centri ≤5.000 abitanti: fino a 6 camere / 12 posti
B&B familiare e non imprenditoriale, normalmente nella stessa unità abitativa. Nei Comuni/frazioni/centri fino a 5.000 abitanti la legge consente l’estensione fino a 6 camere e 12 posti secondo le condizioni previste.
Affittacamere / equivalente regionaleNessun tetto unico numerico affidabile nella definizione regionale consultataL’affittacamere è struttura ricettiva in camere e segue SCIA/classificazione. La capacità va verificata sulla pratica e sui requisiti dimensionali delle camere.
CAV / appartamenti vacanzaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoLe CAV sono unitĂ  arredate con autonomia abitativa e servizi propri; sono attivitĂ  ricettive, non mera locazione.
Locazione turisticaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoLa locazione turistica deve mantenere natura locativa e non offrire servizi propri di una struttura ricettiva. Restano CIN e adempimenti territoriali applicabili.

Bed & Breakfast

4 camere / 8 posti
Nei centri ≤5.000 abitanti: fino a 6 camere / 12 posti

B&B familiare e non imprenditoriale, normalmente nella stessa unità abitativa. Nei Comuni/frazioni/centri fino a 5.000 abitanti la legge consente l’estensione fino a 6 camere e 12 posti secondo le condizioni previste.

Affittacamere / ospitalitĂ  in camere

Nessun tetto unico numerico affidabile nella definizione regionale consultata

L’affittacamere è struttura ricettiva in camere e segue SCIA/classificazione. La capacità va verificata sulla pratica e sui requisiti dimensionali delle camere.

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Le CAV sono unitĂ  arredate con autonomia abitativa e servizi propri; sono attivitĂ  ricettive, non mera locazione.

Locazioni turistiche

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

La locazione turistica deve mantenere natura locativa e non offrire servizi propri di una struttura ricettiva. Restano CIN e adempimenti territoriali applicabili.

Controlli operativi prima di iniziare

1. Scegliere la fattispecie

Prima di compilare una pratica bisogna capire se il progetto è B&B, Affittacamere, CAV oppure mera locazione turistica: servizi, capacità, fiscalità e procedure cambiano.

2. Comune / SUAP

Verificare SCIA, CIA/comunicazione, imposta di soggiorno, eventuali regolamenti locali e procedure telematiche del Comune competente.

3. Immobile e capacitĂ 

Controllare destinazione d’uso quando richiesta, superfici minime, bagni, sicurezza, regolamento condominiale e numero effettivamente autorizzabile di posti letto.

4. Codici e ospiti

Ottenere il codice regionale/provinciale quando previsto e poi il CIN; attivare statistiche, Alloggiati Web e gli altri adempimenti applicabili.

Regola nazionale comune 2026. Il CIN è obbligatorio per strutture ricettive e locazioni turistiche/brevi nei casi previsti; se esiste un codice regionale/provinciale, il CIN non lo sostituisce ma si aggiunge. La locazione esercitata in forma imprenditoriale richiede SCIA. Per le locazioni brevi, dal periodo d’imposta 2026 la presunzione di imprenditorialità opera quando gli appartamenti destinati alla locazione breve sono più di due.

Fonti ufficiali e testi di riferimento

Questa scheda è una sintesi operativa AIBBA e non sostituisce il testo normativo, gli atti successivi, la modulistica vigente o il controllo del SUAP/Comune. Per il singolo immobile prevalgono sempre le fonti ufficiali e la verifica concreta dei requisiti.

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