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AIBBA & AgICAV

Normativa extra-alberghiera — Friuli-Venezia Giulia

Scheda AIBBA verificata il 24/08/2026 per Friuli-Venezia Giulia: B&B, ospitalitĂ  in camere/Affittacamere, CAV e locazioni turistiche.

verificata 24/08/2026
Quadro normativo: L.R. Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2025, n. 17, vigente dal 16 dicembre 2025.
Come leggere questa scheda: il numero di camere/posti letto è indicato solo quando la norma stabilisce un limite generale. Quando trovi “nessun tetto regionale unico”, significa che la capacità dipende da unità immobiliari, superfici, requisiti igienico-sanitari, classificazione o capacità autorizzata: non è corretto inventare un numero unico.

Numeri chiave e differenze tra le quattro tipologie

TipologiaCamere / posti lettoDifferenza pratica
Bed & Breakfast6 camere / 12 posti letto
(esclusa la camera del titolare)
Il B&B è nell’unità abitativa in cui il titolare risiede o elegge domicilio e comprende alloggio e prima colazione.
Affittacamere / equivalente regionale6 camere / 15 posti lettoAffittacamere: fino a 6 camere e 15 posti, in non più di due appartamenti ammobiliati nello stesso stabile; può esserci uso cucina secondo la fattispecie.
CAV / appartamenti vacanzaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoLe unitĂ  abitative ammobiliate a uso turistico sono uno o piĂą locali arredati con bagno e cucina autonoma, senza somministrazione e servizi centralizzati; contratti fino a cinque mesi consecutivi.
Locazione turisticaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoLe locazioni turistiche sono disciplinate separatamente dalle strutture ricettive e mantengono natura locativa.

Bed & Breakfast

6 camere / 12 posti letto
(esclusa la camera del titolare)

Il B&B è nell’unità abitativa in cui il titolare risiede o elegge domicilio e comprende alloggio e prima colazione.

Affittacamere / ospitalitĂ  in camere

6 camere / 15 posti letto

Affittacamere: fino a 6 camere e 15 posti, in non più di due appartamenti ammobiliati nello stesso stabile; può esserci uso cucina secondo la fattispecie.

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Le unitĂ  abitative ammobiliate a uso turistico sono uno o piĂą locali arredati con bagno e cucina autonoma, senza somministrazione e servizi centralizzati; contratti fino a cinque mesi consecutivi.

Locazioni turistiche

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Le locazioni turistiche sono disciplinate separatamente dalle strutture ricettive e mantengono natura locativa.

Verifiche operative prima di iniziare

1. Individuare la tipologia corretta

Prima di presentare una pratica, occorre stabilire se il progetto rientra in un B&B, un Affittacamere, una CAV o una semplice locazione turistica: servizi, capacitĂ  ricettiva, fiscalitĂ  e procedure cambiano.

2. Comune e SUAP

Verifica se sono richieste SCIA, CIA o altre comunicazioni, oltre all’imposta di soggiorno, agli eventuali regolamenti locali e alle procedure telematiche del Comune competente.

3. Immobile e capacitĂ  ricettiva

Verifica, quando richiesto, la destinazione d’uso, le superfici minime, i bagni, i requisiti di sicurezza, il regolamento condominiale e il numero di posti letto effettivamente autorizzabile.

4. Codici identificativi e adempimenti verso gli ospiti

Ottieni il codice regionale o provinciale quando previsto e quindi il CIN; attiva gli adempimenti statistici, Alloggiati Web e gli altri obblighi applicabili.

Regola nazionale comune 2026. Il CIN è obbligatorio per strutture ricettive e locazioni turistiche/brevi nei casi previsti; se esiste un codice regionale/provinciale, il CIN non lo sostituisce ma si aggiunge. La locazione esercitata in forma imprenditoriale richiede SCIA. Per le locazioni brevi, dal periodo d’imposta 2026 la presunzione di imprenditorialità opera quando gli appartamenti destinati alla locazione breve sono più di due.

Fonti ufficiali e testi di riferimento

Questa scheda offre una sintesi operativa AIBBA. Non sostituisce il testo normativo, gli atti successivi, la modulistica vigente né le verifiche presso SUAP e Comune. Per il singolo immobile fanno sempre fede le fonti ufficiali e la verifica concreta dei requisiti.

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