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AIBBA & AgICAV

Normativa extra-alberghiera — Liguria

Scheda AIBBA verificata al 24/08/2026 per Liguria: B&B, ospitalitĂ  in camere/Affittacamere, CAV e locazioni turistiche.

verificata 24/08/2026
Quadro normativo: L.R. Liguria 6 febbraio 2024, n. 1 — Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e locazioni.
Come leggere questa scheda: il numero di camere/posti letto è indicato solo quando la norma stabilisce un limite generale. Quando trovi “nessun tetto regionale unico”, significa che la capacità dipende da unità immobiliari, superfici, requisiti igienico-sanitari, classificazione o capacità autorizzata: non è corretto inventare un numero unico.

Numeri chiave e differenze fra le quattro formule

TipologiaCamere / posti lettoDifferenza pratica
Bed & BreakfastMax 4 unità ricettive; nessun tetto complessivo unico di posti lettoLa legge 2024 utilizza la nozione di unità ricettive/camere secondo le tipologie previste. Il B&B è legato alla presenza stabile del titolare durante l’apertura; la capacità dipende dagli standard tecnici e dalla classificazione.
Affittacamere / equivalente regionaleMax 6 unità ricettive; nessun tetto complessivo unico di posti lettoAffittacamere: fino a 6 unità ricettive, in una o due unità immobiliari secondo la legge; è struttura ricettiva e può offrire i servizi ammessi.
CAV / appartamenti vacanzaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoCAV: unità abitative autonome arredate con bagno e cucina, gestite unitariamente. La legge non impone un unico limite complessivo di camere/posti per l’intera attività.
Locazione turisticaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoGli appartamenti ammobiliati a uso turistico/locazioni sono separati dalle CAV e seguono comunicazione e codice regionale, oltre al CIN.

Bed & Breakfast

Max 4 unitĂ  ricettive; nessun tetto complessivo unico di posti letto

La legge 2024 utilizza la nozione di unità ricettive/camere secondo le tipologie previste. Il B&B è legato alla presenza stabile del titolare durante l’apertura; la capacità dipende dagli standard tecnici e dalla classificazione.

Affittacamere / ospitalitĂ  in camere

Max 6 unitĂ  ricettive; nessun tetto complessivo unico di posti letto

Affittacamere: fino a 6 unità ricettive, in una o due unità immobiliari secondo la legge; è struttura ricettiva e può offrire i servizi ammessi.

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

CAV: unità abitative autonome arredate con bagno e cucina, gestite unitariamente. La legge non impone un unico limite complessivo di camere/posti per l’intera attività.

Locazioni turistiche

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Gli appartamenti ammobiliati a uso turistico/locazioni sono separati dalle CAV e seguono comunicazione e codice regionale, oltre al CIN.

Controlli operativi prima di iniziare

1. Scegliere la fattispecie

Prima di compilare una pratica bisogna capire se il progetto è B&B, Affittacamere, CAV oppure mera locazione turistica: servizi, capacità, fiscalità e procedure cambiano.

2. Comune / SUAP

Verificare SCIA, CIA/comunicazione, imposta di soggiorno, eventuali regolamenti locali e procedure telematiche del Comune competente.

3. Immobile e capacitĂ 

Controllare destinazione d’uso quando richiesta, superfici minime, bagni, sicurezza, regolamento condominiale e numero effettivamente autorizzabile di posti letto.

4. Codici e ospiti

Ottenere il codice regionale/provinciale quando previsto e poi il CIN; attivare statistiche, Alloggiati Web e gli altri adempimenti applicabili.

Regola nazionale comune 2026. Il CIN è obbligatorio per strutture ricettive e locazioni turistiche/brevi nei casi previsti; se esiste un codice regionale/provinciale, il CIN non lo sostituisce ma si aggiunge. La locazione esercitata in forma imprenditoriale richiede SCIA. Per le locazioni brevi, dal periodo d’imposta 2026 la presunzione di imprenditorialità opera quando gli appartamenti destinati alla locazione breve sono più di due.

Fonti ufficiali e testi di riferimento

Questa scheda è una sintesi operativa AIBBA e non sostituisce il testo normativo, gli atti successivi, la modulistica vigente o il controllo del SUAP/Comune. Per il singolo immobile prevalgono sempre le fonti ufficiali e la verifica concreta dei requisiti.

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