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AIBBA & AgICAV

Normativa extra-alberghiera — Lombardia

Scheda AIBBA verificata al 24/08/2026 per Lombardia: B&B, ospitalitĂ  in camere/Affittacamere, CAV e locazioni turistiche.

verificata 24/08/2026
Quadro normativo: L.R. Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27; R.R. 5 agosto 2016, n. 7 e aggiornamenti.
Come leggere questa scheda: il numero di camere/posti letto è indicato solo quando la norma stabilisce un limite generale. Quando trovi “nessun tetto regionale unico”, significa che la capacità dipende da unità immobiliari, superfici, requisiti igienico-sanitari, classificazione o capacità autorizzata: non è corretto inventare un numero unico.

Numeri chiave e differenze fra le quattro formule

TipologiaCamere / posti lettoDifferenza pratica
Bed & Breakfast4 camere / 12 posti lettoB&B a conduzione familiare e non continuativa: alloggio e prima colazione nell’abitazione, entro 4 camere e 12 posti.
Affittacamere / equivalente regionaleForesteria lombarda: 6 camere / 14 posti lettoIn Lombardia la categoria operativa equivalente all’affittacamere è soprattutto la foresteria lombarda, gestita in forma imprenditoriale, con massimo 6 camere e 14 posti.
CAV / appartamenti vacanzaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoCAV: una o più unità abitative residenziali arredate con bagno e cucina, con eventuali servizi complementari. La capacità è quella risultante dalle unità e dai requisiti.
Locazione turisticaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoLocazioni turistiche distinte dalle CAV: comunicazione regionale/CIR, CIN e adempimenti senza trasformazione in struttura ricettiva.

Bed & Breakfast

4 camere / 12 posti letto

B&B a conduzione familiare e non continuativa: alloggio e prima colazione nell’abitazione, entro 4 camere e 12 posti.

Affittacamere / ospitalitĂ  in camere

Foresteria lombarda: 6 camere / 14 posti letto

In Lombardia la categoria operativa equivalente all’affittacamere è soprattutto la foresteria lombarda, gestita in forma imprenditoriale, con massimo 6 camere e 14 posti.

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

CAV: una o più unità abitative residenziali arredate con bagno e cucina, con eventuali servizi complementari. La capacità è quella risultante dalle unità e dai requisiti.

Locazioni turistiche

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Locazioni turistiche distinte dalle CAV: comunicazione regionale/CIR, CIN e adempimenti senza trasformazione in struttura ricettiva.

Controlli operativi prima di iniziare

1. Scegliere la fattispecie

Prima di compilare una pratica bisogna capire se il progetto è B&B, Affittacamere, CAV oppure mera locazione turistica: servizi, capacità, fiscalità e procedure cambiano.

2. Comune / SUAP

Verificare SCIA, CIA/comunicazione, imposta di soggiorno, eventuali regolamenti locali e procedure telematiche del Comune competente.

3. Immobile e capacitĂ 

Controllare destinazione d’uso quando richiesta, superfici minime, bagni, sicurezza, regolamento condominiale e numero effettivamente autorizzabile di posti letto.

4. Codici e ospiti

Ottenere il codice regionale/provinciale quando previsto e poi il CIN; attivare statistiche, Alloggiati Web e gli altri adempimenti applicabili.

Regola nazionale comune 2026. Il CIN è obbligatorio per strutture ricettive e locazioni turistiche/brevi nei casi previsti; se esiste un codice regionale/provinciale, il CIN non lo sostituisce ma si aggiunge. La locazione esercitata in forma imprenditoriale richiede SCIA. Per le locazioni brevi, dal periodo d’imposta 2026 la presunzione di imprenditorialità opera quando gli appartamenti destinati alla locazione breve sono più di due.

Fonti ufficiali e testi di riferimento

Questa scheda è una sintesi operativa AIBBA e non sostituisce il testo normativo, gli atti successivi, la modulistica vigente o il controllo del SUAP/Comune. Per il singolo immobile prevalgono sempre le fonti ufficiali e la verifica concreta dei requisiti.

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