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AIBBA & AgICAV

Normativa extra-alberghiera — Puglia

Scheda AIBBA verificata al 24/08/2026 per Puglia: B&B, ospitalitĂ  in camere/Affittacamere, CAV e locazioni turistiche.

verificata 24/08/2026
Quadro normativo: L.R. Puglia 7 agosto 2013, n. 27 (B&B); disciplina regionale delle strutture ricettive e locazioni, aggiornata con modulistica 2025–2026.
Come leggere questa scheda: il numero di camere/posti letto è indicato solo quando la norma stabilisce un limite generale. Quando trovi “nessun tetto regionale unico”, significa che la capacità dipende da unità immobiliari, superfici, requisiti igienico-sanitari, classificazione o capacità autorizzata: non è corretto inventare un numero unico.

Numeri chiave e differenze fra le quattro formule

TipologiaCamere / posti lettoDifferenza pratica
Bed & BreakfastFamiliare: 3 camere / 9 posti
Impr.: 6 camere / 18 posti
La Puglia distingue nettamente B&B familiare, non continuativo e non imprenditoriale, e B&B imprenditoriale continuativo. Cambiano capacitĂ , SCIA e iscrizione al Registro imprese.
Affittacamere / equivalente regionale6 camere; nessun tetto complessivo unico di posti letto nella definizioneAffittacamere: massimo 6 camere in non piĂą di due appartamenti; la capacitĂ  in posti dipende dalle superfici e dai requisiti tecnici vigenti.
CAV / appartamenti vacanzaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoCAV: unità arredate con bagno/cucina gestite come struttura ricettiva; la capacità deriva dai requisiti dimensionali e dall’assetto delle unità.
Locazione turisticaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoLocazione turistica senza servizi ricettivi: CIA per il regime non imprenditoriale e SCIA per quello imprenditoriale secondo la modulistica regionale; vale anche la soglia nazionale 2026.

Bed & Breakfast

Familiare: 3 camere / 9 posti
Impr.: 6 camere / 18 posti

La Puglia distingue nettamente B&B familiare, non continuativo e non imprenditoriale, e B&B imprenditoriale continuativo. Cambiano capacitĂ , SCIA e iscrizione al Registro imprese.

Affittacamere / ospitalitĂ  in camere

6 camere; nessun tetto complessivo unico di posti letto nella definizione

Affittacamere: massimo 6 camere in non piĂą di due appartamenti; la capacitĂ  in posti dipende dalle superfici e dai requisiti tecnici vigenti.

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

CAV: unità arredate con bagno/cucina gestite come struttura ricettiva; la capacità deriva dai requisiti dimensionali e dall’assetto delle unità.

Locazioni turistiche

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Locazione turistica senza servizi ricettivi: CIA per il regime non imprenditoriale e SCIA per quello imprenditoriale secondo la modulistica regionale; vale anche la soglia nazionale 2026.

Controlli operativi prima di iniziare

1. Scegliere la fattispecie

Prima di compilare una pratica bisogna capire se il progetto è B&B, Affittacamere, CAV oppure mera locazione turistica: servizi, capacità, fiscalità e procedure cambiano.

2. Comune / SUAP

Verificare SCIA, CIA/comunicazione, imposta di soggiorno, eventuali regolamenti locali e procedure telematiche del Comune competente.

3. Immobile e capacitĂ 

Controllare destinazione d’uso quando richiesta, superfici minime, bagni, sicurezza, regolamento condominiale e numero effettivamente autorizzabile di posti letto.

4. Codici e ospiti

Ottenere il codice regionale/provinciale quando previsto e poi il CIN; attivare statistiche, Alloggiati Web e gli altri adempimenti applicabili.

Regola nazionale comune 2026. Il CIN è obbligatorio per strutture ricettive e locazioni turistiche/brevi nei casi previsti; se esiste un codice regionale/provinciale, il CIN non lo sostituisce ma si aggiunge. La locazione esercitata in forma imprenditoriale richiede SCIA. Per le locazioni brevi, dal periodo d’imposta 2026 la presunzione di imprenditorialità opera quando gli appartamenti destinati alla locazione breve sono più di due.

Fonti ufficiali e testi di riferimento

Questa scheda è una sintesi operativa AIBBA e non sostituisce il testo normativo, gli atti successivi, la modulistica vigente o il controllo del SUAP/Comune. Per il singolo immobile prevalgono sempre le fonti ufficiali e la verifica concreta dei requisiti.

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