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AIBBA & AgICAV

Normativa extra-alberghiera — Sardegna

Scheda AIBBA verificata al 24/08/2026 per Sardegna: B&B, ospitalitĂ  in camere/Affittacamere, CAV e locazioni turistiche.

verificata 24/08/2026
Quadro normativo: L.R. Sardegna 28 luglio 2017, n. 16 e direttive attuative regionali.
Come leggere questa scheda: il numero di camere/posti letto è indicato solo quando la norma stabilisce un limite generale. Quando trovi “nessun tetto regionale unico”, significa che la capacità dipende da unità immobiliari, superfici, requisiti igienico-sanitari, classificazione o capacità autorizzata: non è corretto inventare un numero unico.

Numeri chiave e differenze fra le quattro formule

TipologiaCamere / posti lettoDifferenza pratica
Bed & Breakfast3 camere / 10 posti letto
+ 1 letto per camera per minore di 12 anni
B&B nell’abitazione di residenza e domicilio del nucleo familiare; può essere imprenditoriale o non imprenditoriale. Limite 3 stanze/10 posti, oltre all’eventuale letto per minore.
Affittacamere / equivalente regionaleDOMOS: 6 camere; nessun tetto complessivo unico di posti letto nella definizioneLa categoria regionale che ha sostituito l’affittacamere è la “domo”: fino a 6 camere in una unità o in non più di due appartamenti entro 100 metri; attività iscritta al Registro imprese.
CAV / appartamenti vacanzaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoLe CAV/strutture in appartamento seguono la classificazione regionale e l’IUN; la capacità è quella autorizzata nelle unità, non un unico tetto regionale generale.
Locazione turisticaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoLocazioni turistiche distinte dalle strutture ricettive: comunicazioni regionali, IUN/CIN, flussi e pubblica sicurezza secondo i casi.

Bed & Breakfast

3 camere / 10 posti letto
+ 1 letto per camera per minore di 12 anni

B&B nell’abitazione di residenza e domicilio del nucleo familiare; può essere imprenditoriale o non imprenditoriale. Limite 3 stanze/10 posti, oltre all’eventuale letto per minore.

Affittacamere / ospitalitĂ  in camere

DOMOS: 6 camere; nessun tetto complessivo unico di posti letto nella definizione

La categoria regionale che ha sostituito l’affittacamere è la “domo”: fino a 6 camere in una unità o in non più di due appartamenti entro 100 metri; attività iscritta al Registro imprese.

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Le CAV/strutture in appartamento seguono la classificazione regionale e l’IUN; la capacità è quella autorizzata nelle unità, non un unico tetto regionale generale.

Locazioni turistiche

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Locazioni turistiche distinte dalle strutture ricettive: comunicazioni regionali, IUN/CIN, flussi e pubblica sicurezza secondo i casi.

Controlli operativi prima di iniziare

1. Scegliere la fattispecie

Prima di compilare una pratica bisogna capire se il progetto è B&B, Affittacamere, CAV oppure mera locazione turistica: servizi, capacità, fiscalità e procedure cambiano.

2. Comune / SUAP

Verificare SCIA, CIA/comunicazione, imposta di soggiorno, eventuali regolamenti locali e procedure telematiche del Comune competente.

3. Immobile e capacitĂ 

Controllare destinazione d’uso quando richiesta, superfici minime, bagni, sicurezza, regolamento condominiale e numero effettivamente autorizzabile di posti letto.

4. Codici e ospiti

Ottenere il codice regionale/provinciale quando previsto e poi il CIN; attivare statistiche, Alloggiati Web e gli altri adempimenti applicabili.

Regola nazionale comune 2026. Il CIN è obbligatorio per strutture ricettive e locazioni turistiche/brevi nei casi previsti; se esiste un codice regionale/provinciale, il CIN non lo sostituisce ma si aggiunge. La locazione esercitata in forma imprenditoriale richiede SCIA. Per le locazioni brevi, dal periodo d’imposta 2026 la presunzione di imprenditorialità opera quando gli appartamenti destinati alla locazione breve sono più di due.

Fonti ufficiali e testi di riferimento

Questa scheda è una sintesi operativa AIBBA e non sostituisce il testo normativo, gli atti successivi, la modulistica vigente o il controllo del SUAP/Comune. Per il singolo immobile prevalgono sempre le fonti ufficiali e la verifica concreta dei requisiti.

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