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AIBBA & AgICAV

Normativa extra-alberghiera — Umbria

Scheda AIBBA verificata al 24/08/2026 per Umbria: B&B, ospitalitĂ  in camere/Affittacamere, CAV e locazioni turistiche.

verificata 24/08/2026
Quadro normativo: L.R. Umbria 28 ottobre 2024, n. 23 — legge regionale in materia di turismo.
Come leggere questa scheda: il numero di camere/posti letto è indicato solo quando la norma stabilisce un limite generale. Quando trovi “nessun tetto regionale unico”, significa che la capacità dipende da unità immobiliari, superfici, requisiti igienico-sanitari, classificazione o capacità autorizzata: non è corretto inventare un numero unico.

Numeri chiave e differenze fra le quattro formule

TipologiaCamere / posti lettoDifferenza pratica
Bed & BreakfastNon impr.: 3 camere / 6 posti
Impr.: 5 camere / 10 posti
Il titolare deve avere residenza e dimora abituale e riservarsi una camera. La legge distingue forma occasionale non imprenditoriale e forma organizzata imprenditoriale.
Affittacamere / equivalente regionale6 camere / 12 posti lettoAffittacamere: massimo 6 camere e 12 posti; gli ospiti non utilizzano cucina/angolo cottura. Forma imprenditoriale o non imprenditoriale a seconda dell’organizzazione e dei servizi.
CAV / appartamenti vacanzaNessun tetto regionale unico di camere/posti letto
max 2 posti su divano letto nel soggiorno
CAV gestite imprenditorialmente; camere e posti dipendono dalle superfici della legge. Non è ammessa somministrazione di alimenti/bevande e non possono esservi residenti.
Locazione turisticaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoLocazioni turistiche distinte dalle CAV, con CIR/CIN e altri obblighi applicabili; la forma imprenditoriale si coordina con la normativa nazionale 2026.

Bed & Breakfast

Non impr.: 3 camere / 6 posti
Impr.: 5 camere / 10 posti

Il titolare deve avere residenza e dimora abituale e riservarsi una camera. La legge distingue forma occasionale non imprenditoriale e forma organizzata imprenditoriale.

Affittacamere / ospitalitĂ  in camere

6 camere / 12 posti letto

Affittacamere: massimo 6 camere e 12 posti; gli ospiti non utilizzano cucina/angolo cottura. Forma imprenditoriale o non imprenditoriale a seconda dell’organizzazione e dei servizi.

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto
max 2 posti su divano letto nel soggiorno

CAV gestite imprenditorialmente; camere e posti dipendono dalle superfici della legge. Non è ammessa somministrazione di alimenti/bevande e non possono esservi residenti.

Locazioni turistiche

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Locazioni turistiche distinte dalle CAV, con CIR/CIN e altri obblighi applicabili; la forma imprenditoriale si coordina con la normativa nazionale 2026.

Controlli operativi prima di iniziare

1. Scegliere la fattispecie

Prima di compilare una pratica bisogna capire se il progetto è B&B, Affittacamere, CAV oppure mera locazione turistica: servizi, capacità, fiscalità e procedure cambiano.

2. Comune / SUAP

Verificare SCIA, CIA/comunicazione, imposta di soggiorno, eventuali regolamenti locali e procedure telematiche del Comune competente.

3. Immobile e capacitĂ 

Controllare destinazione d’uso quando richiesta, superfici minime, bagni, sicurezza, regolamento condominiale e numero effettivamente autorizzabile di posti letto.

4. Codici e ospiti

Ottenere il codice regionale/provinciale quando previsto e poi il CIN; attivare statistiche, Alloggiati Web e gli altri adempimenti applicabili.

Regola nazionale comune 2026. Il CIN è obbligatorio per strutture ricettive e locazioni turistiche/brevi nei casi previsti; se esiste un codice regionale/provinciale, il CIN non lo sostituisce ma si aggiunge. La locazione esercitata in forma imprenditoriale richiede SCIA. Per le locazioni brevi, dal periodo d’imposta 2026 la presunzione di imprenditorialità opera quando gli appartamenti destinati alla locazione breve sono più di due.

Fonti ufficiali e testi di riferimento

Questa scheda è una sintesi operativa AIBBA e non sostituisce il testo normativo, gli atti successivi, la modulistica vigente o il controllo del SUAP/Comune. Per il singolo immobile prevalgono sempre le fonti ufficiali e la verifica concreta dei requisiti.

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