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AIBBA & AgICAV

Normativa extra-alberghiera — Valle d’Aosta

Scheda AIBBA verificata il 24/08/2026 per Valle d’Aosta: B&B, ospitalità in camere/Affittacamere, CAV e locazioni turistiche.

verificata 24/08/2026
Quadro normativo: L.R. Valle d’Aosta 29 maggio 1996, n. 11 e successive modifiche; disciplina regionale degli alloggi a uso turistico.
Come leggere questa scheda: il numero di camere/posti letto è indicato solo quando la norma stabilisce un limite generale. Quando trovi “nessun tetto regionale unico”, significa che la capacità dipende da unità immobiliari, superfici, requisiti igienico-sanitari, classificazione o capacità autorizzata: non è corretto inventare un numero unico.

Numeri chiave e differenze tra le quattro tipologie

TipologiaCamere / posti lettoDifferenza pratica
Bed & Breakfast3 camere / 6 posti lettoB&B/Chambre et petit déjeuner a conduzione familiare: parte dell’abitazione, attività saltuaria o stagionale, massimo 3 camere e 6 posti.
Affittacamere / equivalente regionale6 camere / 12 posti lettoAffittacamere: fino a 6 camere e 12 posti secondo la disciplina regionale, con requisiti dimensionali delle camere e SCIA.
CAV / appartamenti vacanzaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoCAV/unità abitative arredate con bagno e cucina, gestite come struttura ricettiva; capacità derivante dalle unità e dai requisiti autorizzati.
Locazione turisticaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoAlloggi a uso turistico/locazioni sono una fattispecie distinta e seguono la disciplina regionale dedicata, oltre al CIN.

Bed & Breakfast

3 camere / 6 posti letto

B&B/Chambre et petit déjeuner a conduzione familiare: parte dell’abitazione, attività saltuaria o stagionale, massimo 3 camere e 6 posti.

Affittacamere / ospitalità in camere

6 camere / 12 posti letto

Affittacamere: fino a 6 camere e 12 posti secondo la disciplina regionale, con requisiti dimensionali delle camere e SCIA.

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

CAV/unità abitative arredate con bagno e cucina, gestite come struttura ricettiva; capacità derivante dalle unità e dai requisiti autorizzati.

Locazioni turistiche

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Alloggi a uso turistico/locazioni sono una fattispecie distinta e seguono la disciplina regionale dedicata, oltre al CIN.

Verifiche operative prima di iniziare

1. Individuare la tipologia corretta

Prima di presentare una pratica, occorre stabilire se il progetto rientra in un B&B, un Affittacamere, una CAV o una semplice locazione turistica: servizi, capacità ricettiva, fiscalità e procedure cambiano.

2. Comune e SUAP

Verifica se sono richieste SCIA, CIA o altre comunicazioni, oltre all’imposta di soggiorno, agli eventuali regolamenti locali e alle procedure telematiche del Comune competente.

3. Immobile e capacità ricettiva

Verifica, quando richiesto, la destinazione d’uso, le superfici minime, i bagni, i requisiti di sicurezza, il regolamento condominiale e il numero di posti letto effettivamente autorizzabile.

4. Codici identificativi e adempimenti verso gli ospiti

Ottieni il codice regionale o provinciale quando previsto e quindi il CIN; attiva gli adempimenti statistici, Alloggiati Web e gli altri obblighi applicabili.

Regola nazionale comune 2026. Il CIN è obbligatorio per strutture ricettive e locazioni turistiche/brevi nei casi previsti; se esiste un codice regionale/provinciale, il CIN non lo sostituisce ma si aggiunge. La locazione esercitata in forma imprenditoriale richiede SCIA. Per le locazioni brevi, dal periodo d’imposta 2026 la presunzione di imprenditorialità opera quando gli appartamenti destinati alla locazione breve sono più di due.

Fonti ufficiali e testi di riferimento

Questa scheda offre una sintesi operativa AIBBA. Non sostituisce il testo normativo, gli atti successivi, la modulistica vigente né le verifiche presso SUAP e Comune. Per il singolo immobile fanno sempre fede le fonti ufficiali e la verifica concreta dei requisiti.

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