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AIBBA & AgICAV

Normativa extra-alberghiera — Valle d’Aosta

Scheda AIBBA verificata al 24/08/2026 per Valle d’Aosta: B&B, ospitalità in camere/Affittacamere, CAV e locazioni turistiche.

verificata 24/08/2026
Quadro normativo: L.R. Valle d’Aosta 29 maggio 1996, n. 11 e successive modifiche; disciplina regionale degli alloggi a uso turistico.
Come leggere questa scheda: il numero di camere/posti letto è indicato solo quando la norma stabilisce un limite generale. Quando trovi “nessun tetto regionale unico”, significa che la capacità dipende da unità immobiliari, superfici, requisiti igienico-sanitari, classificazione o capacità autorizzata: non è corretto inventare un numero unico.

Numeri chiave e differenze fra le quattro formule

TipologiaCamere / posti lettoDifferenza pratica
Bed & Breakfast3 camere / 6 posti lettoB&B/Chambre et petit déjeuner a conduzione familiare: parte dell’abitazione, attività saltuaria o stagionale, massimo 3 camere e 6 posti.
Affittacamere / equivalente regionale6 camere / 12 posti lettoAffittacamere: fino a 6 camere e 12 posti secondo la disciplina regionale, con requisiti dimensionali delle camere e SCIA.
CAV / appartamenti vacanzaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoCAV/unità abitative arredate con bagno e cucina, gestite come struttura ricettiva; capacità derivante dalle unità e dai requisiti autorizzati.
Locazione turisticaNessun tetto regionale unico di camere/posti lettoAlloggi a uso turistico/locazioni sono una fattispecie distinta e seguono la disciplina regionale dedicata, oltre al CIN.

Bed & Breakfast

3 camere / 6 posti letto

B&B/Chambre et petit déjeuner a conduzione familiare: parte dell’abitazione, attività saltuaria o stagionale, massimo 3 camere e 6 posti.

Affittacamere / ospitalità in camere

6 camere / 12 posti letto

Affittacamere: fino a 6 camere e 12 posti secondo la disciplina regionale, con requisiti dimensionali delle camere e SCIA.

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

CAV/unità abitative arredate con bagno e cucina, gestite come struttura ricettiva; capacità derivante dalle unità e dai requisiti autorizzati.

Locazioni turistiche

Nessun tetto regionale unico di camere/posti letto

Alloggi a uso turistico/locazioni sono una fattispecie distinta e seguono la disciplina regionale dedicata, oltre al CIN.

Controlli operativi prima di iniziare

1. Scegliere la fattispecie

Prima di compilare una pratica bisogna capire se il progetto è B&B, Affittacamere, CAV oppure mera locazione turistica: servizi, capacità, fiscalità e procedure cambiano.

2. Comune / SUAP

Verificare SCIA, CIA/comunicazione, imposta di soggiorno, eventuali regolamenti locali e procedure telematiche del Comune competente.

3. Immobile e capacità

Controllare destinazione d’uso quando richiesta, superfici minime, bagni, sicurezza, regolamento condominiale e numero effettivamente autorizzabile di posti letto.

4. Codici e ospiti

Ottenere il codice regionale/provinciale quando previsto e poi il CIN; attivare statistiche, Alloggiati Web e gli altri adempimenti applicabili.

Regola nazionale comune 2026. Il CIN è obbligatorio per strutture ricettive e locazioni turistiche/brevi nei casi previsti; se esiste un codice regionale/provinciale, il CIN non lo sostituisce ma si aggiunge. La locazione esercitata in forma imprenditoriale richiede SCIA. Per le locazioni brevi, dal periodo d’imposta 2026 la presunzione di imprenditorialità opera quando gli appartamenti destinati alla locazione breve sono più di due.

Fonti ufficiali e testi di riferimento

Questa scheda è una sintesi operativa AIBBA e non sostituisce il testo normativo, gli atti successivi, la modulistica vigente o il controllo del SUAP/Comune. Per il singolo immobile prevalgono sempre le fonti ufficiali e la verifica concreta dei requisiti.

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