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Aspetti fiscali dell'attività

di Bed & Breakfast, di Affittacamere e di Casa vacanze.

A cura di Stefano Calandra*

Presidente (1999-2010) e fondatore di AIBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere; Fondatore (2011) e titolare di AIBBA - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast ed Affittacamere.

B&B, Affittacamere, CAV con o senza P. IVA? per leggere clicca qui

Certo di soddisfare le esigenze di molti operatori del settore credo sia opportuno fare delle precisazioni sul punto dell'apertura di una partita IVA per un Bed && Breakfast, di un Affittacamere o di un appartamento ad uso turistico.

Attualmente l'attività di bed & breakfast o affittacamere può essere esercitata in forma sia occasionale sia imprenditoriale. L'esercizio di tale attività in una o nell'altra forma comporta sostanziali differenze a livello fiscale, previdenziale e contabile.

Nell'affrontare questo argomento ci premuriamo di osservare che ad oggi non esistono parametri certi, matematici o numerici per definire i criteri per i quali un'attività di B&B o affittacamere non imprenditoriale si possa definire imprenditoriale e non più occasionale.

Tuttavia un'apposita ricerca è stata svolta per Agenzia AIBBA da uno studio professionale che ha evidenziato le seguenti principali conclusioni:

1) Non vi è a tutt'oggi alcuna "quantificazione" del concetto di "abitualità" e neppure di "occasionalità". Non vi è nemmeno una particolare casistica che consenta di verificare l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria in sede di ispezioni e verifiche.

2) Non è dunque possibile indicare dei limiti certi entro i quali l'attività svolta dia luogo a redditi diversi e non richieda l'apertura della partita IVA.

3) È possibile comunque individuare alcuni elementi, che, qualora presenti, costituiscono probabili indizi dell'esercizio di attività d'impresa.

4) Si tratta infatti di elementi che in qualche modo contrastano con la natura originaria del bed & breakfast, caratterizzata dalla compresenza del titolare e degli ospiti, dalla destinazione dell'immobile principalmente alle esigenze abitative del titolare, da una normale ed informale conduzione familiare.

Per usufruire del dettaglio di queste informazioni particolari occorre Affiliarsi all'Agenzia AIBBA oppure frequentare uno dei nostri Corsi Brevi (di una giornata) .

Vi verrà quindi consegnato un dossier esplicativo. Ciò è dovuto al fatto che queste informazioni sono frutto di molto lavoro di ricerca da parte dell'Agenzia - che non vogliamo venga disperso - e costituiscono patrimonio dell'Ente.

In un campo nuovo per cui è difficile reperire informazioni adeguate l'Agenzia AIBBA  costituisce un sicuro punto di riferimento professionale per gli operatori.


B&B, Affittacamere, CAV con o senza P. IVA? *

a cura del Dott. Stefano Calandra* . Fonte: AIBBA - Associazione Nazionale dei Bed & Breakfast ed Affittacamere.

Presidente (1999-2010) e fondatore di AIBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere; Fondatore (2011) e titolare di AIBBA - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast ed Affittacamere.

Un’attività di Bed & Breakfast può essere sia occasionale che imprenditoriale (con P.IVA) presupposto: il regime di “Denuncia” di inizio attività.

Un’attività di Affitto turistico (Unità ammobiliate ad uso turistico) può essere sia occasionale che imprenditoriale (con P.IVA) Þ presupposto: il regime di “Denuncia” di inizio attività.


Un’attività di Affittacamere deve essere solo imprenditoriale (con P.IVA) presupposto: il regime di “Autorizzazione” all’ inizio dell’attività.


Un’attività di Casa Vacanze (gestione di tre o più unità abitative) deve essere solo imprenditoriale (con P.IVA) Þ presupposto: il regime di “Autorizzazione” all’ inizio dell’attività.

Presupposti dell’occasionalità dell’attività

Le attività di B&B e affitto turistico possono essere occasionali:

  • Qualora non ricorrano le condizioni dettate dal codice civile, art. 2082, 2083, 2195.

Art. 2082 Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).

Art. 2083 Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).

Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;


un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;


un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;


un'attività bancaria o assicurativa;


altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).


Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200).

  • Qualora si manifestino le condizioni di applicabilità del Criterio di non imprenditorialità, il criterio è già stabilito dall’art. 51, c. 1 del DPR n. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI), per il quale la gestione in forma non imprenditoriale deve intendersi ai fini fiscali l’esercizio di un’attività senza il requisito dell’abitualità. Ogni altro criterio non pare coerente con questo principio sancito dal Decreto.
  • Qualora non si manifestino le condizioni di applicabilità del Criterio di imprenditorialità/abitualità, allo stesso modo per esercizio in forma abituale dell’attività di impresa deve intendersi “un normale, costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977)”. Ciò troverebbe conferma anche nelle risoluzioni ministeriali n. 180 del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che riconoscono l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’attività ai fini IVA a condizione che la stessa non venga svolta in modo sistematico con carattere di stabilità. Ogni altro criterio non pare coerente con questo principio sancito dalle circolari ministeriali.
  • In virtù del Criterio di imprenditorialità/abitualità della risposta all’Interpello al Ministero delle Finanze: se un B&B apre 2 - 6 mesi all’anno, esso non è imprenditoriale tout court. A confortare questa tesi è il parere conseguente ad un interpello effettuato da ANBBA all’Agenzia delle Entrate di Venezia, nella persona del Dirigente di Settore, Dott. Muratori che ha risposto con una lettera del 6 giugno 2001. In essa scrive espressamente: ”per gestione in forma non imprenditoriale di detta attività (con riferimento all’attività di Bed & Breakfast in base alla legge regionale vigente ndr) deve intendersi, ai fini fiscali, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, DPR 917/86, l’esercizio dei servizi di Bed & Breakfast senza il requisito di abitualità, con la precisazione che è classificabile come reddito d’impresa, di cui al Capo VI del citato DPR n 917, l’attività di servizi in questione svolta invece in forma abituale, ancorchè non esclusiva, in quanto rientrante fra le attività indicate nell’art. 2195 c.c. (...) “Se esercitato in forma saltuaria il servizio di cui trattasi si configura, ai fini dell’imposta sui redditi, come attività commerciale occasionale di cui all’art. 67, comma 1, lett. i del DPR 917, .(...)

E’ evidente l’Agenzia delle Entrate consideri esistente e reale l’eventualità di un B&B occasionale, non imprenditoriale. La base imponibile dei B&B resta la stessa sia in presenza di attività imprenditoriale (con P. IVA) che nel caso di attività occasionale (senza P. IVA) e l’Agenzia delle Entrate ha indicato la strada per dichiararla in entrambi i casi e che quindi possano essere escluse dal campo di applicazione dell'IVA a condizione, ovviamente, che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti nelle risoluzioni ministeriali n. 180/E del 14 dicembre 1998 ed anche nella Risoluzione MF n. 155 del 13 ottobre 2000. (V. anche Risoluzione n. 18/e del 2008, pag. 3 ndr).

Si conclude inoltre in maniera evidente che non influiscono in alcun modo, sul trattamento tributario applicabile, le condizioni di esercizio del bed & breakfast (o di Affittacamere o di altro ndr) stabilite dalle Regioni!

Affittacamere è solo con P. IVA! Una recente (luglio 2016) risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello di un nostro abbonato rovescia una precedente pronuncia dell'AdE stessa, che invece era possibilista sull'esistenza di attività di B&B ed Affittacamere senza P. IVA.
Per l'AdE, un Affittacamere NON può essere aperto senza P. IVA, quando si è in presenza di 2 elementi fondamentali, insieme: i servizi minimi offerti (biancheria e pulizie) e la periodicità ricorrente annuale dell'attività che ne denota un carattere di stabilità tale, da non poter essere esentato dal campo di applicazione dell'IVA. Questi due elementi, insieme, configurano un Affittacamere obbligatoriamente con P. IVA.
Resta il dubbio sull'attività di B&B, non toccata dalla risposta in parola, che abbia le stesse caratteristiche di servizi minimi offerti (pulizia, biancheria, colazione) e di periodicità di lavoro ("stabilità"): mutatis mutandis parrebbe non poter esistere in Italia un B&B non imprenditoriale, se non aperto veramente in modo occasionale, con gestione una tantum e non ripetuta negli anni a venire.. Ma questa è un'altra puntata.... (:
Vedi QUI la risposta dell'AdE sottolineata nelle parti salienti.

Dette queste cose, non esistono parametri quantitativi certi (di reddito ad es.), per i quali determinare se l’attività che state svolgendo sia occasionale o abituale/professionale.
Esistono, però alcuni indicatori che la Guardia di Finanza e gli Enti accertatori utilizzano per effettuare gli accertanti per evasione dell’Iva edei contributi INPS, che sono dovuti alle attività professionali.

Condizioni per determinare l’occasionalità o professionalità dell’attività

1) L’attività può essere professionale se:

La legge regionale non riporta condizioni del tipo: “l’attività di Bed & Breakfast o Appartamento ad uso turistico deve essere occasionale”… o simili.

2) L’attività deve essere professionale se:

  • Viene soddisfatto il punto 1) (condizione necessaria)
  • (condizioni sufficienti) Sono individuabili alcuni elementi, che, qualora presenti, costituiscono probabili indizi dell’esercizio di attività d’impresa. Si possono citare, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
  • Elevato turn-over degli ospiti;
  • Utilizzo di uno o più collaboratori;
  • Destinazione dell’immobile a soddisfare principalmente le esigenze abitative degli ospiti anziché del titolare (modifiche del distributivo interno, costituzione di una reception, etc.);
  • Offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti per il bed & breakfast mirati esclusivamente agli ospiti;
  • Pubblicità periodica e ricorrente (su riviste, periodici, internet).
  • (condizione sufficiente) Si superano certe soglie di fatturato, per le quali rimane ingiustificato il comportamento da attività “occasionale”. Non esiste, per legge, una soglia predeterminata di fatturato di questo tipo, ma AIBBA/AgICAV hanno accertato con opportuni studi che la soglia di fatturato di 10.000 EUR è quella giusta perché diventi conveniente economicamente l’apertura di una P. IVA. Questo non vuol dire che non si debba aprirla prima di giungere a questa soglia, a causa degli altri requisiti precedenti.

Qualora si verifichino in tutto o in parte queste fattispecie, in caso di dubbio sul verificarsi o meno del requisito - necessario e sufficiente - dell’abitualità, allo stato attuale risulta prudente propendere per l’apertura della partita IVA.

AIBBA/AgICAV consigliano ai gestori di B&B e appartamenti ad uso turistico di aprire P.Iva decorso un anno/un anno e mezzo di attività, quando si realizzino i presupposti precedenti.

 
 
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