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Legge Regionale Turismo Friuli-Venezia Giulia
L.R. 2/2002 "Disciplina Organica del Turismo" - Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli- Venezia Giulia.
Vedi qui (Clicca QUI) testo LR 2/2002
Vedi QUI (Clicca QUI) testo del Regolamento Attuativo (Tabelle B/bis, C e F)
Nota di commento: in particolare si vedano i seguenti articoli, strettamente afferenti le attività di Bed and Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza:
Art. 83: Licenza di Unità abitative ammobiliate a uso turistico - Locazioni pure ex codice civile senza biancheria nè pulizie, non necessita di SCIA comunale presso l'ufficio SUAP del Comune: potrà in tal caso affittare l'unità abitativa nel suo complesso agli ospiti e NON per stanze;
Art. 83: Licenza di Casa Vacanze con ed anche senza Partita IVA (in Friuli è possibile in entrambe le modalità, ma con P. IVA obbligatoria con n. di appartamenti > a 2) con SCIA comunale presso l'ufficio SUAP del Comune: potrà in tal caso affittare l'unità abitativa nel suo complesso agli ospiti e NON per stanze;
art. 77: Affittacamere (senza obbligo di residenza), max 6 camere e 15 letti, in un massimo di due appartamenti ammobiliati, con pulizia quotidiana locali, numero di bagni in ragione di almeno 1 ogni 6 posti letto inclusi i titolari ivi abitanti, con/senza P. IVA: apribile con SCIA comunale presso l'ufficio SUAP del Comune;
art. 81: Bed & Breakfast (con obbligo di residenza), max 8 letti in 4 camere, 3 categorie di classifica (allegato B/bis) senza/con P. IVA con SCIA comunale presso l'ufficio SUAP del Comune.
Art. 88 - Ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa ricettiva (con P. IVA ndr) e per le finalità di tutela del consumatore, il titolare o il legale rappresentante ovvero, in alternativa, la persona specificatamente preposta all'attività di impresa ricettiva, devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti da questo articolo (vedi art. 88).
In deroga alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista e non è soggetta al rilascio di autonoma autorizzazione comunale. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza. Non è altresì soggetta ad autonoma autorizzazione comunale l'apertura e la messa a disposizione ai clienti di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive ubicate all'interno di strutture ricettive.
Le leggi contenute in questa sezione hanno valore informativo e non legale.
Fonte: AIBBA - Agenzia Italiana Bed & Breakfast e Affittacamere.
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