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LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 11-02-1999
REGIONE PUGLIA

"Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17
maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in
regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro".


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 18
del 19 febbraio 1999

Disciplina delle strutture ricettive ex att. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro". Tra le aziende ricettive alberghiere, la norma fa le seguenti distinzioni: Alberghi; Motels; Villaggi – albergo; Residenze turistico – alberghiere; Alberghi dimora storica – residenza d’epoca; Alberghi centro benessere. Tra le strutture ricettive all’aria aperta, vi sono i villaggi turistici ed i campeggi. Sono invece considerate strutture extralberghiere non soggette a classificazione le case per ferie e gli esercizi di affittacamere. Inoltre la L.R. 24 luglio 2001 n. 17 disciplina invece l’attività ricettiva di bed&breakfast (affittacamere)."

(Finalità della legge)
1. Con la presente legge la Regione Puglia, recependo il contenuto
dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive individuate ex artt. 6 e 10 della medesima legge n. 217 del 1983 e in materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).

TITOLO IV
ATTIVITA' RICETTIVA EX ART. 6, COMMA 10, LEGGE N. 217 DEL 1983

 

ARTICOLO 41
(Definizione)
1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:
a) residenze turistiche o residence;
b) case e appartamenti per vacanza.

2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono
Alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.

4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o
Più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.

5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e
bevande nonchè l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di
Sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.

7.L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione
d'uso ai fini urbanistici.

8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a
iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

 

 

ARTICOLO 42
(Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza)
1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli standards minimi obbligatori previsti dalla tabella "G" allegata alla presente legge e non sono soggette a classificazione.

TITOLO V
DIRETTIVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
DELL'ATTIVITA' EXTRALBERGHIERA

 

ARTICOLO 43
(Definizione)
1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:
a) le case per ferie;
b) gli esercizi di affittacamere.

ARTICOLO 44
(Case per ferie)
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali
canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali,culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

ARTICOLO 45
(Requisiti tecnici per le case per ferie)
1. Le case per ferie devono avere i seguenti requisiti tecnici:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio,
dimq. 8 per le camere ad un letto e mq. 10 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 3 per ogni letto in più;
b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano o del regolamento comunale di igiene;
c) una o più sale da pranzo con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente;
d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq.16, dotata di celle frigorifere e dispense;
e) gruppi di servizi, distinti per sesso, composti da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone.
Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e illuminati direttamente dall'esterno, disimpegnati da un ampio antibagno;
f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali, convenientemente aerati;
g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
h) locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per sesso;
i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle biancherie e suppellettili.

2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti dalle norme CEI.
3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.
4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.

 

ARTICOLO 46
(Esercizi di affittacamere)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.
2. Ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del
1983.

ARTICOLO 47
(Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere)
1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.
2. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.
6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

 

TITOLO VIII
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 58
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale PUGLIA.I.mero 17 del 2001 Art. 4

 

(Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge)
1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto1990, n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.

2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma 3, è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.
Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 616 del 1977 Art. 60
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 616 del 1977
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 241 del 1990 Art. 19
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 241 del 1990
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 241 del 1990 Art. 20

ARTICOLO 59
(Domanda per l'autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:
a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
b) quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra
già esistente nel territorio comunale;
d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
e) il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
f) la classificazione assegnata, ove prevista;
g) l'ubicazione della struttura;
h) gli estremi identificativi della concessione edilizia, ove prevista.

A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi, la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

2. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all'art.3 della presente legge, alla domanda
devono allegare la seguente documentazione:
a) copia autenticata della delibera di classificazione;
b) copie delle ricevute dei versamenti delle tasse sulle concessioni, sulla base della vigente normativa in materia specifica;
c) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonchè quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni;
d) copia del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge
n. 217 del 1983;
e) indicazione anagrafica del direttore d'albergo;
f) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.

3. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura.
Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b), alla domanda devono allegare la seguente documentazione:
a) copia autenticata della delibera di classificazione;
b) copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione a norma della vigente normativa specifica in materia;
c) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
d) copia autenticata del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art.
5 della legge n. 217 del 1983;
e) planimetria dell'ubicazione dell'impianto rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all'art.
24, comma 5;
f) planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
g) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all'art. 35;
h) certificato di agibilità degli allestimenti.
4. Comparto ostelli della gioventù. L'attività di gestione degli ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione
Dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle
finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l'uso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.
5. Comparto attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n.217 del
1983. L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili.
La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità
E deve essere corredata di:
a) relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili;
b) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulle concessioni a norma della vigente legislazione in materia.
6. Comparto case per ferie. L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle
finalità della struttura;
c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l'uso della struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e
la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è
autorizzato l'esercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi
ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

7. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili. Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:
a) estremi del certificato di abitabilità;
b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;
c) numero dei posti letto;
d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
e) servizi accessori offerti;
f) eventuale servizio di ristorazione.
Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in materia. Qualora l'attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art. 46, comma
2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall' art. 5 della legge n. 217 del 1983.

ARTICOLO 60
(Rilascio dell'autorizzazione di esercizio)
1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitario, di sicurezza sociale nonchè quelle previste dal regio decreto 18
giugno 1931, n.773 ed eventuali modificazioni, l'Amministrazione comunale deve decidere sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 come sostituito dall'art. 2, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal
Comune oltre che all'interessato anche alla Regione Puglia – Assessorato al turismo, al Prefetto e all'Ente turistico territoriale e alla Provincia territorialmente competente.
4. Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagionale

ARTICOLO 61
(Contenuti dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione di esercizio deve contenere:
a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dell'esercizio;
b) il nominativo e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;
c) il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo (ove è previsto);
d) la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;
e) la tipologia e la classificazione (ove è prevista) dell'esercizio;
f) la validità (annuale o stagionale) e l’indicazione del periodo di apertura;
g) il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due
letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);
h) il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per vacanze);
i) il totale della ricettività massima consentita;
j) il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze turistiche);
k) il totale della ricettività nelle unità abitative;
l) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
m) il totale della ricettività (campeggi, villaggi);
n) il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti
consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e villaggi);
o) il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);
p) il totale della ricettività (stabilimenti balneari);
q) l’eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all'art. 58, comma 5.

ARTICOLO 62
(Rinnovo autorizzazione)
L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali, accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.

ARTICOLO 63
(Chiusura temporanea o definitiva)
Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, alla Provincia e all'Ente turistico competenti per territorio.

ARTICOLO 64
(Registrazione notifica delle persone alloggiate)
I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente all'APT competente, su apposito modello predisposto dall'ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.

La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto ai prezzi minimi e massimi dell'alta e bassa stagione oppure della stagione unica. Detta comunicazione è richiesta ai fini della pubblicazione sull'annuario regionale e nazionale sull'azienda ricettiva.

TITOLO IX
CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

ARTICOLO 65
(Certificazione di qualità)
1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.
2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.
3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell’erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati
Alla qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente legge.

 

TITOLO X
GESTIONE E RESPONSABILITA' - RECLAMI - VIGILANZA -
SANZIONI

ARTICOLO 66
(Gestione e responsabilità)
1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio (o il gestore).
2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

ARTICOLO 67
(Reclami)
1. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta
tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare reclamo entro venti giorni dall'evento all'Assessorato regionale al turismo.
2. L'Assessore regionale al turismo promuove tempestivamente le procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta
fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa.
3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione
amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell' avvenuto pagamento alla Regione.
4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2, l'Assessore regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco.

ARTICOLO 68
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale PUGLIA.I.mero 17 del 2001 Art. 6
(Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza)
1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.
2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di
Concessione demaniale, l'esercizio della vigilanza e del controllo nonché sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.

ARTICOLO 69
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
Legge Regionale PUGLIA.I.mero 17 del 2001 Art. 6
(Procedimento sanzionatorio)

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 16ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della
Regione.
2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentato dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 31 marzo 1973, n.8 e successive modifiche e integrazioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono devoluti alla Regione.

Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Decreto Ministeriale Numero 6 del 1991
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Decreto Ministeriale del 1991
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 689 del 1981
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale PUGLIA.I.mero 8 del 1973

ARTICOLO 70
(Sanzioni amministrative in materia di classificazione)
1. Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 217 del 1983,
l'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni
amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale:
a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall'art. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a
lire nove milioni;
b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente legge;
c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui all’art. 18, comma 1 (numerazione delle
piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione da lire tre milioni a lire
nove milioni;
d) chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;
e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire due disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni
amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale:
a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista
dall'art. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni;
b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente legge;
c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui all’art. 18, comma 1 (numerazione delle
piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni;
d) chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante
vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;
e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 9, comma 8;
f) al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di
effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti, di cui all'art.68, comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richiesta dell'Assessore regionale al turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura dispone la sospensione
della licenza di esercizio fino a quando il titolare non avrà ottemperato all'obbligo.
g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli comunicati e convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.

Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 217 del 1983 Art. 7
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 217 del 1983

ARTICOLO 71
(Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente)
1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia
forestale e di igiene pubblica, nonchè del codice della strada e del codice penale, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire venti milioni.
2. E' soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni chi consente l'installazione di tende oltre i
Limiti di superficie previsti dall'art.18, comma 3.
3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce insediamenti oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 17, comma 2.
4. E' soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle previsioni
di cui agli artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.
5. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi
dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei
milioni a lire dodici milioni.
6. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il numero delle persone in sosta superi le cinque unità, la sanzione viene maggiorata da lire un milione a lire tre milioni per ogni
Unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei
campeggiatori, la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto dall'art. 30 in materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio per la durata di quindici giorni da scomputarsi durante il periodo di funzionamento del complesso.
8. Il titolare di esercizio che consente il parcheggio delle macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da
Quanto previsto dall'art. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni.

ARTICOLO 72
(Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale)
1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale
nonchè quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.
2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è
soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni, oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.
3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di recidiva.
4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione amministrativa è punita con una sanzione da lire due milioni a lire
sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni.
5. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dell'ospitalita' e del cartello indicante il percorso di
emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
6. Chi non ottempera all’esposizione del regolamento interno prevista dall'art.35, comma 1, e dall'art. 49, commi 5 e 7, è
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
7. L'inosservanza del periodo minimo di apertura, di cui all'art. 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
8. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di affitto di
case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa
da lire due milioni a lire sei milioni.
9. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla
revoca della licenza di esercizio.
10. E' passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 39 (ostelli della gioventù), comma 4 e dall'art. 44 (case per ferie).
11. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall’art. 57, comma 2, in materia di natanti.
12. Il titolare di esercizio che consente l'accesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui all'art. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di esercizio.
13. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall'art. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta del registro dei soci.
14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di
esercizio.
15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.
16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal Sindaco:
a) qualora il titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;
c) nelle ipotesi previste dall'art.100 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;

d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente legge sanzionate dall' art.70, comma 2, lettere a) e b).
17. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'APT competenti per territorio, nonché all'Assessorato regionale al turismo.

Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 773 del 1931 Art. 100
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 773 del 1931

TITOLO XI
NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 73
(Adeguamento delle strutture)
1. Entro il primo quinquennio di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i
Requisiti qualitativi standards minimi di classificazione alla presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di
riferimento.
2. Per le strutture preesistenti e per quelle già in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte
salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purchè conformi
alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti comunali.
3. A decorrere dall'inizio del secondo quinquennio di validità di classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi qualitativi devono essere osservati integralmente su tutto il territorio regionale.
4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3, degli standards qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.

ARTICOLO 74
(Classificazione)
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere inoltrate alla Provincia competente le domande di classificazione secondo le nuove norme.

ARTICOLO 75
(Autorizzazione amministrativa)
1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loro
scadenza.

ALLEGATO 7
TABELLA G
STANDARDS MINIMI OBBLIGATORI PER LE RESIDENZE TURISTICHE E PER LE CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

ARTICOLO 1
1. DOTAZIONE STRUTTURA
1.01 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

PERNOTTAMENTO DELLE UNITA' ABITATIVE
2.01 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
2.02 Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o appliques
2.03 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL CAFFE'
3.01 Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
3.02 Frigorifero
3.03 lavello con scolapiatti
3.04 per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2
bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina
3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL CAFFE'
3.05 per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 mestolo, 1
caffettiera, 1 scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattuggia, 1 bricco per il latte, 1 spremiagrumi, 1 apribottigliacavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica

4. DOTAZIONE BA.I.
4.01 Lavandino, doccia o vasca, water
4.02 Cestino rifiuti
4.03 Specchio e contigua presa per energia elettrica
4.04 mensola
4.05 Scopettino

ED A RICHIESTA DEL CLIENTE:

4.06 saponetta
4.07 Telo da bagno
4.08 Asciugamano
4.09 Salvietta
4.10 Carta igienica con riserva
4.11 Sacchetti igienici

5. DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA'
ABITATIVE
5.01 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

6. PRESTAZIONI DEI SERVIZI
6.01 Servizio di ricevimento e recapito
6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità abitative
e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
6.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
6.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa
6.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.

 
 
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