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Legge Regionale Sicilia 23/12/2000 n.32, B.U.R. 23/12/2000 n.61


(con modifiche e aggiunte L.R. n. 6 del 03/05/01,  L. R. n. 26/03/02 e L. R. n. 4 del 16/04/03)

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2000-2006 E DI RIORDINO DEI REGIMI DI AIUTO ALLE IMPRESE.

 

 

DIA/ Dichiarazione di Inizio Attività

 

 

Articolo 88
Aiuti al bed and breakfast

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione.

 

1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati.

2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.

4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.

5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.

6. L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.

7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente.

8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.

10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.

11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.

12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale.

13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge.

 

Dec. Ass. Sicilia 8/2/2001 n.10563, B.U.R. 20/4/2001 n.18

Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

 


 

3° Bando pubblico di selezione per la presentazione delle istanze per ottenere il contributo pubblico di cui all'art. 88 - Aiuti ai Bed & Breakfast - della L.R. 23 Dicembre 2000, N. 32.

 

clicca qui per il Bando completo

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32.

Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.

REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

[.......]

La presente legge ha ricevuto delle modifiche grazie alla legge regionale n. 2 del 26/3/2002 (vedi) che ha abrogato le tariffe minime e massime imposte illegittimamente dalla Regione Sicilia nei confronti dei B&B siciliani (comma 7). Ulteriori info.

Riportiamo solo l'articolo di interesse ai B&B, se volete vedere il testo integrale della legge e, per gli aggiornamenti successivi, cliccate qui.

Aggiornamento della normativa L.r. 32/2000 con LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16-04-2003 REGIONE SICILIA: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003: sono cambiate alcune regole! In particolare:

- Il limite massimo di tre camere previsto dalla precedente normativa (L.R. 32/2000) è portato a 5 camere e 20 posti letto!

- L'attività di B&B può essere esercitata anche in locali non di proprietà, ma tuttavia si mantiene il requisito del comma 4 per cui si mantiene " l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo", cioè rimane in vigore l'obbligo della dimora abituale o residenza della famiglia ospitante.

Circolare del 15 gennaio 2004, n. 2

 

Art. 88.
Aiuti al bed and breakfast

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione. Aggiornamento, art. 1 bis

L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.

Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.

L'esercizio di attività di alloggio e prima colazione non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma di comunicazione di inizio attività al comune e alla provincia competenti, nonché di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.

La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente, (stabilendo altresì le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categorie) (parte del comma abrogata dalla l.r. 2/2002.

Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.

Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:

a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.

I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437. 12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella. 13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

Nuovo comma aggiunto

     


L' ASSESSORE DEL TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI

requisiti per la classifica in stelle dell' attività ricettiva di "Bed and Breakfast", disciplinata dall' art, 88 della L.R: n. 32, del 23 dicembre 2000.

VISTO l'art 88. "Aiuti al Bed and Breakfast" della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32 recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";
VISTA la L.R. 6.3.86, n. 9 "Istituzione della Provincia Regionale";
VISTA la L.R. 6.4.1996, n. 27, recante norme in materia di turismo, con la quale è stata definita l'attività ricettiva, sono state individuate le tipologie ricettive ed è stata attribuita alle Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico l'attivitaà inerente la classificazione delle strutture stesse, nell'ambito dei poteri di coordinamento dell'Assessorato Regionale Turismo. Comunicazioni e Trasporti;
Considerato che la L.R. n. 32/200 individua il "BED AND BREAKFAST" quale attività ricettiva, con attribuzione della classifica con riferimento a quanto è previsto dalla cennata normativa, dal D-P-R. n. 1437/1970 e dagli standards determinati dall' Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti;
RITENUTO conseguentemente di determinare i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle del BED AND BREAKFAST;
CONSIDERATO che le azinde Autonome Provinciali per l'Incremento turistico istituite presso le Provincie Regionali sono gli Organi ai quali in virtù del combinato disposto dell' art. 2 del D.P.R. 10.9.1986 e della L.R. 6.4.1996, n. 27, è demandata l'attivita' inerente la classificazione delle strutture ricettive, nonché quella inerente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di legge;
CONSIDERATO che, in virtù del combinato disposto dell' art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, della L.R. 9/86 e della L.R: n. 27/96, occorre effettuare anche una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive dell' Isola, in quanto il mantenimento degli standards di qualità del sistema di accoglienza è essenziale per la capacità competitiva dell' offerta turistica della Regione Siciliana:

DECRETA

Art.1 - Sono approvati nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente decreto i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle del Bed and Breakfast.
Vengono, altresì, stabilite le modalità di classifica e le modalità per la definizione in stelle applicabili alle attività di cui sopra.



Art. 2 - Le Aziende Autonome Provinciali per l'Invremento Turistico delle Province Regionali adottano entro 30 giorni dalla rihiesta il provvedimento di classifica delle attività di "BED AND BREAKFAST" del Territorio di competena secondo la normativa di cui alla L.R. n. 32/2000 e dei requisiti indicati nel testo i cui all' art. 1 del presente decreto.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede l'Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti.
Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al Comune ed all' Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti.

Art. 3 - Le Aziende Autonome Provinciali per l'Iserimento Turistico entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno devono inviare all' Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel semestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.
L' Assessorato Provinciale Turismo, Comunicazioni e Trasporti potrà disporre che un propio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza.
Decorsi infruttuosamente i termini suddetti, provede in via sostitutiva l'Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo lì 08.02.2000

<<ALLEGATO>>

NORMATIVA DI CLASSIFICA

Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione, con gestione non imprenditoriale.
L'attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di Commercio, da parte del titolare dell'attività.
Alla suddetta attività si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all' ufficio I.V.A.
Alla attività suddetta si applicato le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
L'inizio dell'attività va comunicata al Comune e alla Provincia competente per territorio e per essa all'Azienda Provinciale per l'Incremento turistico, ai Fini della classificazione dell'esercizio ricettivo.
Gli esercizi di "bed and breakfast" sono classificati ad una stella, se esiste nell' unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.
Alla richiesta di classifica occorre allegare copia del certificato di abitabilità con allegata planimetria dell'immobile e una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che attesti che l'immobile si trovi nelle stesse condizioni di cui al certificato di abitabilità o che indichi le eventuali modifiche intervenute, specificando, nel caso di specie, l'eventuale necessità dell'acquisizione di provvedimenti autorizzativi.
Dalla stessa relazione dovrà risultare la conformità dell'immobile a quanto previsto dal D.P.R. 30.12.1970, n.1437, per quanto attiene la dichiarazione delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge 46/90.
Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo dì adibite l'immobile ad abitazione personale.
Il provvedimento dì classificazione degli esercizi di "bed and breakfast" viene adottato, previo sopralluogo, dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione.
Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato Regionale Turismo. Comunicazioni e Trasporti ai sensi della L.R. A.27/96.
Ai sensi del punto 6 dell'art.88 della L.R. n.32/2000, il titolare dell'attività deve comunicare all'Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico competente per territorio entro il giorno 10 del mese successivo a quello dì attività, la situazione degli arrivi e delle presenze con Indicazione delle nazionalità di provenienza, ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive.
La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente dalle autorità locali di P. S.


TARIFFE

Le Aziende Autonome Provinciali Per l'incremento Turistico competenti per territorio. annualmente stabiliscono con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, le tariffe minime e massime da applicare all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categoria.
Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive.


3 stelle ***

REQUISITI MINIMI

Bagni privati e completi (vasca e doccia, lavabo, WC e bidet) per ogni camera;

Televisione in tutte le camere;

Impianto di climatizzazione in tutte le camere (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento);

I servizi di Biancheria, devono essere adeguati al tipo dell'arredamento degli ambienti.


 

PRESTAZIONE DI SERVIZI OBBLIGATORI

Servizio di prima colazione con cibi non manipolati;

Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente: asciugamani tutti i giorni;

Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno.


 

DOTAZIONI

Bagni completi in ogni camera: Accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;

Sistemazione camere:

letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio:

lampade o appliques da comodino;

punto dì illuminazione per leggere e scrivere;

secondo comodino a ripiano nelle camere doppie,

sgabello o ripiano apposito per bagagli;

cestino rifiuti;

una sedia per letto.

2 stelle **


 

REQUISITI MINIMI

Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia) ad usi esclusivo degli ospiti;

Televisione ad usi comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione

Impianto di climatizzazione, in tutte le camere con ventilazione a pale.


 

PRESTAZIONE DI SERVIZI OBBLIGATORI

Servizio di prima colazione con cibi non manipolati;

Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente: asciugamani tutti i giorni;

Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno.


 

DOTAZIONI

Bagni completi in ogni camera: Accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;

Sistemazione camere:

    letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio:

    lampade o appliques da comodino;

    punto dì illuminazione per leggere e scrivere;

    secondo comodino a ripiano nelle camere doppie,

    sgabello o ripiano apposito per bagagli;

    cestino rifiuti;

    una sedia per letto

1 stella *


 

REQUISITI MINIMI

Televisione a uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno utte le camere dotate di televisione);

Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo


 

PRESTAZIONE DI SERVIZI OBBLIGATORI

Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni;

Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.


 

DOTAZIONI

Accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;

Sistemazione camere:

letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio;

lampade e appliques da comodino;

cestino rifiuti;

una sedia per letto;

uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona.

L'ASSESSORE: On. Domenico Rotella

 
 
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Tel. +39 041 731429
h. 9.30-13.00 lun-ven